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Legge 12/01/1909

Art. 12 Tutti i funzionari dello Stato, così civili che militari, compresi i militari di truppa dell'esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato, e gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, si reputano morti o feriti in servizio, agli effetti degli articoli 2, 82, 100, 101, 110, 119 e seguenti della legge sulle pensioni (testo unico) 21 febbraio 1895 n. 70. La stessa disposizione é estesa anche al personale delle ferrovie dello Stato, qualunque sia l'Istituto di previdenza al quale era ascritto, concedendo agli agenti resi inabili in seguita al terremoto ed alle famiglie dei morti, con meno di 25 anni di servizio utili per la pensione, il trattamento eccezionale a sensi dell'art. 16 dello statuto della cessata Cassa pensioni, considerandoli, cioè, come se avessero compiuti i 25 anni di servizio.

Art. 13 Sono convertiti in legge i tre RR. decreti allegati alla presente, e cioè: 1¡ il R. decreto 1 gennaio 1909 n. 6, che proroga fino al 30 di giugno 1909, le scadenze delle obbligazioni cambiarie e commerciali a debito di persone residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria , e sospende per lo stesso periodo il corso delle prescrizioni e delle perenzioni; 2¡ il R. decreto 3 gennaio 1909 n. 4, che aumenta di lire 2.000.000 la dotazione del capitolo n. 126 "Fondo di riserva per le spese impreviste" inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909; 3¡ il R. decreto 6 gennaio 1909 n. 7, col quale venne autorizzato il prelevamento dal predetto fondo di riserva della somma di £. 95.000, in complesso, per aumenti ai capitoli 13, 15 e 36 del bilancio della guerra oltre la cifra consolidata. Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-1909.

Art. 14 Qualora nei Comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell'interesse della proprietà, dell'industria e del commercio, è data facoltà al Governo, entro l'anno corrente, di provvedere con decreti reali da essere presentati al Parlamento, per la conversione in legge.

Art. 15 La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Data a R

oma, addì 12 gennaio 1909. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Tittoni - Orlando - Lacava Carcano - Casana - Mirabello - Rava Bertolini - Cocco - Ortu - Schanzer.

 

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